AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Art. 1. 1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualita' di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria. 2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a), per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parita' delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987. 3. Il mantenimento in servizio e' adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 (b), modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326 (c), a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonche', per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a). 4. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali. 5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresi' al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualita' di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorita' scolastiche. 6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorita' rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di piu' aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio piu' elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87. 7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano piu' istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a). Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a), per l'anno scolastico 1987-88.
(a) L'art. 25 della legge n. 604/1982 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), prevede, al primo comma, che le supplenze temporanee d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero vengono conferite sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici, ed approvate dalle competenti autorita' consolari. Le procedure di selezione sono previste dall'art. 1. (b) La legge n. 270/1982 reca: "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente". (c) La legge n. 326/1984 reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270". Le graduatorie provinciali ad esaurimento alle quali si fa riferimento nel comma 3 in esame sono quelle previste dagli artt. 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge n. 270/1982, come modificati dalla legge n. 326/1984.