AVVERTENZA:
             Il  testo  coordinato  e' stato redatto dal Ministero di
          grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
          legge 11 dicembre 1984, n. 839.
             Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono
          stampate con caratteri corsivi.
                               Art. 1.
  1.  I  docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato  servizio
in  qualita'  di  supplenti  annuali nell'anno scolastico 1986-87 con
nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei  conservatori  di
musica  e  nelle  accademie,  dai  direttori  hanno  titolo ad essere
mantenuti  in  servizio  per  l'anno  scolastico   1987-88,   qualora
risultino inclusi nella relativa graduatoria.
  2.  La  norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi
nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25  della  legge  25
agosto  1982,  n.  604  (a),  per  l'anno scolastico 1986-87, i quali
abbiano prestato servizio con supplenza  di  durata  annuale,  o  per
almeno   centottanta  giorni,  su  posti  statali  nelle  istituzioni
scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87,
ovvero,  a parita' delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali
l'anno  scolastico  abbia  inizio  in  data  diversa  da  quella  del
territorio  metropolitano,  che  abbiano  prestato  servizio  durante
l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla  data  del
31 agosto 1987.
  3.  Il  mantenimento  in  servizio  e'  adottato sui posti comunque
disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il  conferimento
delle   supplenze  annuali,  dopo  aver  proceduto  alle  nomine  dei
vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in
graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio
1982, n. 270 (b), modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984,
n.  326  (c),  a  tutte  le  operazioni relative ai docenti di ruolo,
nonche', per le istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero,  alle
nomine    del   personale   da   destinare   all'estero   a   seguito
dell'espletamento delle procedure di selezione  previste  dal  titolo
primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a).
  4.  Il  mantenimento  in  servizio  e' limitato al numero delle ore
d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati
nell'anno  scolastico  1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere
il completamento d'orario con priorita'  rispetto  agli  aspiranti  a
supplenze annuali.
  5.  Le  norme  di  cui  ai  commi  1  e  3 si applicano altresi' al
personale  educativo  dei  convitti   nazionali,   degli   educandati
femminili  dello  Stato  e delle altre istituzioni educative statali,
nonche'  al  personale  non   docente   statale   delle   istituzioni
scolastiche  ed  educative,  compresi  i  conservatori di musica e le
accademie,  ed  agli  assistenti,  accompagnatori  al  pianoforte   e
pianisti  accompagnatori  degli  istituti di istruzione artistica, in
servizio nei periodi indicati  nei  medesimi  commi  in  qualita'  di
supplenti  annuali  con  nomina  conferita dalle competenti autorita'
scolastiche.
  6.  Il  personale  docente  supplente  annuale  dei conservatori di
musica e delle accademie di  belle  arti  ha  titolo  a  chiedere  il
mantenimento   in   servizio,   rispettivamente   presso   un   altro
conservatorio di musica o  un'altra  accademia  di  belle  arti,  con
priorita'  rispetto  al  conferimento di nuove supplenze annuali, nel
caso  in  cui  non  possa  ottenere  il  mantenimento   in   servizio
nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico
1986-87. Nel caso di concorrenza di piu' aspiranti al medesimo posto,
ha  titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio piu'
elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per
l'anno scolastico 1986-87.
  7.  Ai  fini  della  precedenza  per  il  mantenimento  in servizio
nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella  medesima  circoscrizione
consolare coesistano piu' istituzioni scolastiche, i supplenti di cui
al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla
base  del  punteggio  ad  essi attribuito nella graduatoria dell'anno
scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge  25
agosto  1982, n. 604 (a). Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2,
che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno  la  precedenza
assoluta,  nel  conferimento  di  nuove  supplenze  su posti comunque
disponibili anche di breve durata o ad  orario  incompleto,  rispetto
agli  inclusi  nelle  graduatorie  formate  ai sensi dell'articolo 25
della legge 25  agosto  1982,  n.  604  (a),  per  l'anno  scolastico
1987-88.
 
             (a)  L'art.  25 della legge n. 604/1982 (Revisione della
          disciplina sulla destinazione del personale di ruolo  dello
          Stato  alle  istituzioni  scolastiche  e culturali italiane
          funzionanti all'estero  nonche'  ai  connessi  servizi  del
          Ministero  degli  affari  esteri), prevede, al primo comma,
          che   le   supplenze   temporanee   d'insegnamento    nelle
          istituzioni   scolastiche   italiane   all'estero   vengono
          conferite sulla base di apposite graduatorie compilate  dai
          presidi   o   direttori   didattici,   ed  approvate  dalle
          competenti autorita' consolari. Le procedure  di  selezione
          sono previste dall'art. 1.
             (b)   La   legge  n.  270/1982  reca:  "Revisione  della
          disciplina del reclutamento  del  personale  docente  della
          scuola   materna,   elementare,  secondaria  ed  artistica,
          ristrutturazione degli organici, adozione di misure  idonee
          ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del
          personale precario esistente".
             (c)   La   legge   n.   326/1984   reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni  alla  legge  20  maggio  1982,  n.  270".  Le
          graduatorie  provinciali  ad  esaurimento  alle quali si fa
          riferimento nel comma 3 in esame sono quelle previste dagli
          artt.  27,  secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo
          comma, della legge n. 270/1982, come modificati dalla legge
          n. 326/1984.